Segnalazione atti illeciti (Whistleblowing)

Dettagli del servizio

Segnalazione di atti illeciti tramite il portale o il modulo dedicato.

Cos'è

Il servizio permette ai dipendenti o ai soggetti aventi diritto di segnalare comportamenti, rischi, reati o irregolarità (non conformità a norme di legge o regolamenti interni) di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Il sistema tutela l'identità del segnalante in conformità con la normativa sul Whistleblowing.

L'Ente pubblica e aggiorna costantemente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, i documenti, i dati e le informazioni per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione.

A chi è rivolto

Possono utilizzare il canale di whistleblowing i soggetti previsti dal D.Lgs. 24/2023, ad esempio:

  • dipendenti;
  • ex dipendenti;
  • candidati durante le selezioni;
  • volontari e tirocinanti;
  • collaboratori e consulenti;
  • fornitori e loro dipendenti;
  • altri soggetti che abbiano avuto rapporti con l'Ente.

Come fare

È possibile inviare una segnalazione attraverso la Piattaforma Online: Accedere al portale dedicato tramite il pulsante “invia segnalazione” all’inizio di questa pagina o sotto alla sezione "accedi al servizio" e seguire la procedura guidata.

Cosa serve

Per effettuare una segnalazione efficace tramite la piattaforma, è necessario:

  • Descrizione circostanziata: Non è richiesto di dimostrare i fatti con certezza, ma la segnalazione deve essere il più possibile dettagliata per permettere gli accertamenti necessari.
  • Documentazione: È possibile allegare documenti a supporto di quanto dichiarato.
  • Codice univoco: Al termine dell'invio sulla piattaforma, il sistema rilascia un codice di 16 cifre. È fondamentale conservarlo con cura, poiché è l'unico strumento per accedere nuovamente alla segnalazione, dialogare con il Responsabile e monitorare l'avanzamento della pratica.

Tempi e scadenze

I tempi di riscontro per una richiesta di accesso agli atti dipendono dal tipo di accesso richiesto:

  • per l'Accesso documentale, l'Ente ha un termine di 30 giorni per fornire riscontro (se non risponde entro questo termine, si considera un silenzio-rigetto, quindi la richiesta è respinta tacitamente);

  • per l'Accesso civico semplice, l'Ente deve rispondere entro 30 giorni (in caso di rifiuto, deve motivare il rifiuto);

  • per l'Accesso civico generalizzato, l'Ente ha ha 30 giorni per rispondere e se ci sono controinteressati (ovvero soggetti coinvolti nei documenti richiesti), deve avvisarli e il termine si allunga di ulteriori 10 giorni.

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