Statuto

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Il documento definisce la natura giuridica, le finalità, l’organizzazione interna, gli organi amministrativi e le regole di funzionamento della Casa di Riposo

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Articolo 1 -  Costituzione – Denominazione

Ai sensi dell’art. 51 della legge 17.7.1890 n. 6972, è costituito l’Ente Morale denominato Casa di Riposo “Benedetto Albertini”, con sede in Isola della Scala. L’Ente assume personalità giuridica per antico possesso di Stato (nota del Ministero degli Interni n. 26090.33/5565 del 18.5.1971).

Articolo 2 - Personalità Giuridica

La Casa di Riposo “Benedetto Albertini” è un’Istituzione di Assistenza e Beneficenza (IPAB) con riconoscimento giuridico (Regio Decreto del 17.3.1930 per l’approvazione dello Statuto dell’Ente; Decreto del Presidente della Repubblica in data 16.11.1962 per l’approvazione dello Statuto dell’Ente).

Articolo 3 - Sede

La Casa di Riposo “Benedetto Albertini”, ha sede legale in Isola della Scala (Vr.) in Via del Donatore di Sangue n. 4. Agli effetti fiscali porta il n. 80024840235 di codice fiscale e il n. 02081350239 di partita I.V.A.

Articolo 4 - Origini

A cura e spese del Comune di Isola della Scala venne costruita, nell’anno 1889, in comunicazione con l’Ospedale, un’ala di fabbricato ad uso Asilo Inabili e, nel giorno 11  maggio 1890, l’Asilo stesso venne solennemente inaugurato sotto la denominazione di “Asilo di Mendicità Giuseppe Garibaldi”.

Nell’anno 1912, col trasferimento dell’Ospedale dal vecchio fabbricato di Via Rimembranza al nuovo fabbricato di Via Roma, venne pure trasferita la sede dell’Asilo di Mendicità nel piano superiore dell’Ospedale stesso.

Nel 1962 venne ultimata la costruzione con un contributo dello Stato previsto dalla legge 3.8.1949 n. 589, dell’attuale fabbricato composto di n. 5 piani.

Nel 1963, con entrata in funzione della nuova sede, l’Asilo di Mendicità assumeva il nuovo nome di Casa di Riposo “Benedetto Albertini”.

Articolo 5 - Finalità

Scopo della Casa di Riposo è l'assistenza alle persone anziane, in stato di autosufficienza o non autosufficienza, che si trovino in particolari condizioni di bisogno per la loro esistenza o che siano incapaci per condizione sociale o età avanzata, di procurarsi in tutto o in parte i normali e vitali mezzi di sussistenza.

L’accoglimento delle persone prive di mezzi di sostentamento sarà comunque subordinato all’assunzione della relativa spesa da parte dei Comuni di provenienza.

L’Ente assicura agli utenti dei propri servizi il rispetto della personalità individuale, curando nel contempo tutte quelle iniziative culturali, ricreative e sociali atte a garantire la partecipazione attiva alla vita della comunità e alla gestione dei servizi.

A tale fine, la Casa di Riposo promuove, realizza e gestisce tutte le iniziative di assistenza: materiali, morali, sociali, per l'accoglimento, la cura e il ricovero degli assistiti.

L’Ente, inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costruire, acquistare, alienare o permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni, legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della normativa vigente.

Le norme relative all’accoglimento degli Ospiti e al loro comportamento nella Casa di Riposo sono fissate da apposito regolamento interno.

Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Casa di Riposo è costituito da tutti i beni immobili, mobili, attrezzature e arredi risultanti dai pubblici registri immobiliari e dagli inventari, aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazione, donazioni, legati ed elargizioni di quanti abbiano a cuore il funzionamento dell’Ente.

Ogni variazione in aumento o in diminuzione del patrimonio deve essere fatta nelle forme di legge.

Articolo 7 - Mezzi di finanziamento

La Casa di Riposo provvederà, nelle forme più idonee e in base ai propri mezzi,
all’assistenza degli anziani con le rendite del patrimonio, con le rette di degenza e assistenza.

Queste ultime, verranno annualmente determinate dal Consiglio di Amministrazione, in
ragione giornaliera, sulla base del costo complessivo annuale sostenuto dalla Casa di Riposo
per fornire l'assistenza agli ospiti, il mantenimento dell'immobile e l'attuazione delle
iniziative programmate.

Articolo 8 - Rapporti con gli ospiti

I rapporti con gli Ospiti della Casa di Riposo vengono disciplinati con specifico
regolamento interno.

Con provvedimento motivato, il Consiglio di Amministrazione può disporre la dimissione di Ospiti il cui comportamento, qualunque ne sia la causa, sia incompatibile con la vita comunitaria nella Casa di Riposo.

Articolo 9 - Organi della Casa di Riposo

Sono organi della Casa di Riposo:

  1. il Consiglio di Amministrazione;
  2. il Presidente
  3. il Segretario Direttore
  4. il Revisore Unico.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati dal Sindaco del Comune di Isola della Scala nel rispetto della normativa vigente sulle incapacità e incompatibilità.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, non appena si verifichi una delle incompatibilità previste dalla legge, deve immediatamente darne comunicazione agli uffici regionali per i conseguenti adempimenti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed esercita le sue funzioni fino all'effettiva entrata in carica del nuovo Consiglio. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti.

Allo scopo di garantire la continuità dell’amministrazione dell’IPAB, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve attivare le procedure di rinnovazione delle cariche novanta giorni prima della scadenza del Consiglio di appartenenza, dandone contestuale comunicazione al Sindaco del Comune di Isola della Scala.

Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti, il Presidente e il Vicepresidente.

Le surrogazioni, per decadenza, dimissioni o decesso, sono fatte dal Sindaco, e i surrogati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

L’Amministratore dimissionario rimane in carica sino a che il successore non abbia assunto l’ufficio.
La rimozione e la revoca degli Amministratori rimangono di esclusiva competenza dell’autorità regionale.

Nel caso di scioglimento o decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione, il nuovo Consiglio dura in carica per cinque anni. Il Consiglio di Amministrazione potrà essere sciolto qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

È fatto obbligo al Presidente, o a chi ne svolga le funzioni, di comunicare al Sindaco il verificarsi dell’ipotesi delle dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, dandone, nel contempo, notizia ai competenti organi regionali.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive, decade automaticamente dall'incarico. Il Consiglio di Amministrazione deve prenderne atto e comunicarlo al Sindaco per la surrogazione.

Al Presidente, al Vicepresidente e ai consiglieri spetta una indennità di carica annua da determinarsi con atto deliberativo, in conformità a quanto stabilito al punto n. 4 dell’allegato alla Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 42 del 22.04.1998 riferita alla indennità dei Sindaci dei Comuni ricadenti nella fascia cui appartiene il Comune di Isola della Scala.

Articolo 11 - Competenze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto stabilito espressamente dalla vigente normativa, compete la nomina del Presidente e il Vicepresidente, l’approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, delle rette e delle tariffe per i servizi espletati, l’assestamento, le variazioni e gli storni di bilancio, l’approvazione della Pianta organica e le relative modifiche.

L’attività del Consiglio di Amministrazione è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione.

Articolo 12 - Competenze del Presidente

Il Presidente assume la legale rappresentanza dell’Ente. Promuove e dirige l’attività del Consiglio di Amministrazione e controlla l’esecuzione delle relative deliberazioni. Vigila sulle applicazioni delle leggi, dei regolamenti e del presente Statuto.

In caso di urgenza, procede con proprio provvedimento (Ordinanza) in surrogazione del Consiglio di Amministrazione, nelle seguenti materie:

  • variazioni e storni di Bilancio;
  • deroga al regolamento per il servizio di accoglimento degli Ospiti.

Le ordinanze presidenziali vengono ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

In caso di assenza, impedimento o decesso, il Presidente è sostituto dal Vicepresidente.

In caso di assenza anche di quest’ultimo, il Consigliere più anziano nella carica o, in subordine, per età, assume la sostituzione del Presidente.

L’attività del Presidente è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione.

Articolo 13 - Segretario Direttore

Al livello apicale della pianta organica del personale della Casa di Riposo, è collocato il Segretario Direttore dell'Ente.

Il Segretario Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Istituzione e come tale adotta tutti i provvedimenti (Determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, rispondendo dei risultati ottenuti.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali. Spetta al Segretario Direttore adottare tutti i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria e al patrimonio dell’Ente non espressamente devoluti alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Al Segretario Direttore sono inoltre attribuite tutte le competenze non espressamente assegnate dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente.

L’attività del Segretario Direttore è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione.

Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Revisore Unico è nominato dalla Regione Veneto con apposito provvedimento dell’organo competente.

I requisiti, le cause di esclusione ed incompatibilità, i compiti, le procedure di nomina e la durata in carica sono stabiliti dalla normativa regionale.

Il compenso è fissato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 56, comma 14 della legge regionale Veneto n. 30 del 30/12/2016.

Articolo 15 - Personale

Le modalità di nomina, la pianta organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente, sono fissate da apposito regolamento, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Appositi regolamenti interni disciplineranno inoltre il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme generali del presente Statuto.

L’azione degli organi e di quanti agiscono nell’Ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell’Istituzione, ponendo innanzitutto la necessità di soddisfare le esigenze degli ospiti senza distinzione di condizione personale o sociale.

Articolo 16 - Bilancio economico annuale

L'Ente delibera per ciascun anno, a termine del precedente art. 9, il bilancio economico annuale di previsione, che comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 17 - Allegati al bilancio economico annuale ed esercizio provvisorio

Il Consiglio di Amministrazione, assieme al bilancio economico annuale di previsione, approva anche il documento di programmazione economico finanziaria triennale, la relazione al patrimonio, il piano di valorizzazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

La mancata approvazione nel termine indicato, comporta l’inizio dell’esercizio provvisorio, non prorogabile oltre il mese di febbraio.

Articolo 18 - Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria viene effettuato tramite istituto bancario a ciò autorizzato con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 19 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Articolo 20 - Norme transitorie

Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione che recepirà tutte le autorizzazioni regionali previste dalla normativa vigente. Il presente Statuto revoca e sostituisce i precedenti.

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Metadati

Ultimo aggiornamento

31 luglio 2026, 14:49

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